Dal 2011 obbligatoria la certificazione acustica
Un’importante novità è stata introdotta nel settore immobiliare. Dal prossimo anno (il 2011) le persone che avranno intenzione di vendere o affittare un alloggio saranno obbligate a metterlo a norma con la certificazione acustica. Un balzello in più che si va ad aggiungere alla certificazione energetica. L’obbligo è stato introdotto con la pubblicazione della UNI 11367 «Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera». La classificazione acustica di un immobile, basata su misure effettuate al termine dell'opera, darà la possibilità ai futuri proprietari e/o inquilini di conoscere le caratteristiche acustiche dello stesso immobile. Sarà possibile, in questo modo, tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, ecc.) da possibili successive contestazioni.
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La certificazione energetica degli edifici

In accordo con gli intenti legislativi europei, la certificazione energetica degli edifici è uno strumento di evoluzione del mercato immobiliare teso migliorarne la trasparenza e finalizzato alla ottimizzazione dell'efficienza energetica complessiva.
L'attestato di certificazione energetica, fornisce infatti ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva delle prestazioni energetiche e delle relative spese dell'immobile da acquistare o da porre in affitto.
La certificazione energetica degli edifici è propedeutica tanto alla progettazione delle nuove costruzioni ad elevate prestazioni energetiche quanto alla ristrutturazione complessiva degli edifici.
La certificazione energetica, in prospettiva, porterà effetti positivi sul valore di mercato degli immobili ed incentiverà, nel medio termine, la riqualificazione energetica degli edifici a bassa prestazione.
Per info e preventivi: info@ingegneriaedile.it
Fotovoltaico: modificato l’art. 65 del decreto liberalizzazioni

Il Governo ha modificato, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione Industria del Senato, l'art.65 del decreto liberalizzazioni che bloccava gli incentivi al fotovoltaico previsti dal Quarto Conto Energia sui terreni agricoli. L'articolo è stato infatti rivisto e i suoi effetti retroattivi cancellati.
E' stata introdotta una clausola di salvaguardia per tutti gli impianti su terreni agricoli di potenza inferiore a 1 MW (già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione), che dovranno entrare in esercizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Per gli impianti più grandi oltre 1 MW di potenza il termine per l'entrata in esercizio è ridotto a 60 giorni.
Inoltre è stato introdotto un salvacondotto per gli impianti a terra del demanio militare, ed è stato completamente eliminato l'articolo che equiparava le serre fotovoltaiche agli edifici tradizionali.
Ricordiamo che le associazioni di categoria avevano duramente criticato l'art 65 che di fatto bloccava gli incentivi per tutti gli impianti non entrati in esercizio entro il 24 gennaio scorso con lo stralcio della norma che concedeva ai produttori un anno di tempo per mettere in esercizio gli impianti fotovoltaici con iter autorizzativo già avviato.
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Valutazioni impatto acustico e ambientale

Questa Legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Tutte le aziende in possesso di macchinari rumorosi sono tenute a sottostare agli adempimenti previsti dalla tale normativa, sia per la rilevazione e la quantificazione del livello di rumore che per modifiche a macchinari o impianti al fine di ridurre la rumorosita'. Chi e' soggetto alla legge 447/95? Qualsiasi tipo di attivita' e' tenuta a rispettare i limiti previsti dalla legge, ma la relazione sull'impatto acustico ambientale viene piu' frequentemente richiesta ad attivita' rumorose, che arrechino disturbo alla comunita' o a tutte le aziende di nuova costituzione o in procinto di trasferire la propria sede. Cosa prevede la legge La legge fissa dei livelli massimi tollerabili per le varie zone in cui e' diviso il territorio (zone residenziali, ospedali, zone industriali, ecc.), e quindi dei criteri di rilevazione e di valutazione dei livelli di rumore emessi dalle sorgenti sonore. Relativamente alle sanzioni sono in vigore sia sanzioni amministrative nei confronti dell'attivita' che provvedimenti penali nei confronti del soggetto inadempiente. Lo Studio esegue la rilevazione del livello di rumorosita' e fornisce quindi la relazione sull'impatto acustico ambientale. Lo studio mette a disposizione degli imprenditori e delle aziende un team di professionisti che provvede alla rilevazione del livello di rumorosita' prodotto da ogni macchinario o dalle varie attivita' nelle usuali condizioni di lavoro; calcolo del livello di emissione sonora nelle varie condizioni; valutazione della compatibilita' o meno dell'attivita' rilevata con la zona in cui si trova ad essere inserita o in cui si prevede di inserirla; la propria presenza e completa collaborazione durante eventuali controlli da parte degli enti proposti (A.R.P.A.T.), assistenza tecnica durante procedimenti civili e penali.
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